CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Ordini
L’ordine si considera conferito sempre “salvo approvazione” della ns. azienda ed è irrevocabile fino alla scadenza del termine per l’invio della merce.
2. Spedizione e trasporto
La ns. azienda potrà inviare la merce tramite lo spedizioniere o il vettore indicato dal committente o, in subordine, dalla stessa scelto, sempre con spese a carico del destinatario, senza preventiva risposta.
3. Termini di resa
Salvo patto contrario, la fornitura della merce s’intende “Franco Fabbrica”. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle parti, i rischi sulla fornitura stessa si trasferiscono al Compratore con la consegna al primo trasportatore.
4. Consegne
Non si considera imputabile all’azienda venditrice l’eventuale ritardo nelle consegne dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, a scioperi del proprio personale, delle dogane, dei trasporti o di terzi in generale.
5. Quantità
La merce si considera sempre venduta nell’unità di misura dei metri quadri (mq. o m2).
6. Prezzi
In caso di aumento dei costi di produzione (manodopera e/o materie prime) o di deprezzamento del cambio dell’Euro rispetto al Dollaro USA e/o alla Sterlina inglese in misura superiore al 5% a partire dalla data dell’ordine, il prezzo si intenderà aumentato in misura proporzionalmente corrispondente.
7. Condizioni di pagamento
I pagamenti dovranno avvenire nei termini convenuti e presso la nostra sede di Turbigo (MI), ovvero in mani di persone espressamente autorizzate (per iscritto). In caso di ritardato pagamento saranno dovuti interessi di mora nella misura di sette (7) punti percentuali in più rispetto al saggio di finanziamento della BCE. In caso di mancato pagamento nel termine convenuto la società venditrice è autorizzata ad emettere tratta a vista per l’importo della fattura maggiorato degli interessi e delle spese. E’ facoltà della venditrice aumentare il prezzo di vendita fino al 2% per ogni mese di ritardo nel pagamento da qualsiasi causa dipendente rispetto alla scadenza originariamente pattuita.
8. Sospensione della esecuzione
L’azienda venditrice è sempre autorizzata, a propria esclusiva discrezionalità, a sospendere l’esecuzione di uno o più contratti di compravendita in caso di irregolarità nei pagamenti da parte del Compratore, e questo anche in relazione ad altri contratti e altre forniture.
9. Garanzie generali per vizi e reclami
L’azienda venditrice non risponde per mancanza di qualità nella merce che la rendono inidonea all’uso cui verrà destinata, salvo il caso che tale uso sia stato espressamente pattuito e dunque preventivamente comunicato.
Eventuali reclami relativi a vizi apparenti dovranno essere in ogni caso notificati alla azienda venditrice, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 8 giorni dalla consegna della merce. Eventuali reclami relativi a difetti occulti, non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna stessa, dovranno essere notificati al venditore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche in questo caso a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto medesimo.
Garanzia speciale per “Pentaclorofenolo, Azo Coloranti, Cromo VI e Formaldeide”: L’azienda venditrice presterà tale specifica garanzia, con l’impegno a sostituire i prodotti difettosi (che superino i limiti percentuali di legge), a condizione che:
Il compratore, in contraddittorio con un rappresentante della venditrice (sin dalla scelta del campione), abbia operato idonee analisi di laboratorio entro 15 giorni dal ricevimento della merce.
Il compratore comunichi con raccomandata con avviso di ricevimento gli esiti delle analisi (qualora indicativi di superamento dei limiti), con specificazione dei risultati e con trasmissione di copia del relativo referto, entro 8 giorni dall’esito dell’accertamento. Il termine in caso di fornitura estera è esteso a 15 giorni.
La contestazione pervenga prima della messa al taglio delle pelli. In ogni caso, ogni azione di garanzia per vizi occulti e non apparenti non potrà più proporsi, a pena di decadenza, decorsi dodici mesi dalla consegna della merce.
10. Limitazione di responsabilità
L’azienda venditrice non risponderà per danni indiretti derivati all’acquirente o a terzi, nè per danni derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo.
11. Legge applicabile – Foro competente
Le vendite, per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali, saranno sottoposte alla legge italiana. Qualsiasi controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, Italia.